ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento e destinatari diretti e indiretti.

        Sotto il profilo economico sono coinvolti, dalla data di entrata in vigore dell'Accordo:

            1) i soggetti italiani che realizzano o realizzeranno investimenti nel Regno del Bahrain;

            2) i soggetti bahrainiti che realizzano o realizzeranno investimenti in Italia.

        L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti nel Regno del Bahrain. L'Accordo potrebbe inoltre agevolare ulteriori iniziative imprenditoriali italiane nel Regno del Bahrain, come anche bahrainite in Italia, in tutti i settori di rilievo economico.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        L'Accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimento per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori - persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni eccetera) - delle due Parti contraenti.
        Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel Regno del Bahrain e viceversa.
        Tale quadro di certezza e di precise garanzie è requisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire gli investimenti nelle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo di tali investimenti.
        L'Accordo è, altresì, destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi grazie agli effetti che un maggiore volume di investimenti è suscettibile di sortire in termini di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti, rispettivamente, dal trasferimento dall'Italia al Regno del Bahrain di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investimenti in tale Paese del Golfo, con ricadute positive anche di natura commerciale.

 

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L'Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà quindi a un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.
        Vanno parimenti menzionati il processo di integrazione economica in atto tra gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar) e la conseguente possibilità, per le imprese italiane insediatesi in Bahrain, di servire non solo il mercato bahrainita, ma anche quello subregionale della Penisola Arabica.

C)  Aspetti organizzativi e oneri sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

        L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o di privati.

D) Opzioni alternative.

        L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti bilaterali tra l'Italia e il Bahrain, nell'assenza di ogni rischio di rilegificazione. Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi a una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale; non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la Controparte bahrainita.

 

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